Pubblicati in Gazzetta gli anticrisi
Pubblicati entrano in vigore
Il Fatto
- Durante la notte ,sono stati resi pubblici n Gazzetta Ufficiale : il Decreto Ministeriale ed il Decreto Legge
- ” Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” . Gli stessi contengono; tra le altre; anche le norme che riducono accise sui carbiranti ed il prezzo della benzina.
- Entrano in vigore da oggi.
Pubblicazione
- La Gazzetta Ufficiale ; con numero di Serie Generale 67 del 21 Marzo 2022; questa notte ha reso pubblici : il Decreto 18 Marzo 2022 ; con titolo ” Riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina al Gasolio e ai GPL usati come carborante” . Ed il Decreto Legge n 21 2022; con titolo ” Misure Urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina”.
Le accise
- In particolare ;all’articolo 1 del Decreto 18 / 03/2022; si legge :” Al fine di compensare le maggiori entrate dell’imposta sul valore aggiunto rispetto all’ultima previsione; derivanti dall’aumento del prezzo internazionale; espresso in euro; del petrolio greggio; a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; e fino al trentesimo giorno successivo alla medesima data di pubblicazione, le aliquote di accisa, dei sotto indicati prodotti ;sono ridotte alle seguenti misure: a) benzina: 643,24 euro per mille litri; b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 532,24 euro per mille litri; c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante: 182,61euro per mille chilogrammi.
Benzina e Gasolio
- Ed ancora : “In considerazione degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici; le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante; sono rideterminate; relativamente al periodo di cui al comma 2; nelle seguenti misure: a) benzina: 478,40 euro per 1000 litri; b) olio da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per 1000 litri. 2. La rideterminazione delle aliquote di accisa si applica dal giorno di entrata in vigore del presente decreto e fino al trentesimo giorno successivo alla medesima data.
Speculazioni
- Pertanto ” Alfine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla rideterminazione delle aliquote di accisa di cui al comma ; il Garante per la sorveglianza dei prezzi ;si avvale della collaborazione dei Ministeri, degli enti e degli organismi indicati nell’articolo 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; nonche’ del supporto operativo del Corpo della Guardia di finanza per monitorare l’andamento dei prezzi; anche relativi alla vendita al pubblico; di benzina e gasolio usato come carburante; praticati nell’ambito dell’intera filiera di distribuzione commerciale dei medesimi prodotti.
- La Guardia di finanza agisce con i poteri di indagine a essa attribuiti ai fini dell’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette; anche ai sensi dei commi 2, lettera m), e 4 dell’articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Per le finalita’ di cui al presente comma e per lo svolgimento dei compiti di polizia economico-finanziaria, il Corpo della Guardia di finanza ha accesso diretto; anche in forma massiva, si dati inerenti alle giacenze di cui al comma 5 e ai dati contenuti nel documento amministrativo semplificato telematico; il medesimo Corpo segnala all’Autorita’ Garante della Concorrenza e del Mercato; per l’adozione dei provvedimenti di competenza; elementi, rilevati nel corso delle attivita’ di monitoraggio di cui al presente comma; sintomatici di condotte che possano ledere la concorrenza ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287 o costituire pratiche commerciali scorrette ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Misure anticrisi
- Il Decreto Legge n 21 2022 ; che disciplina le misure di intervento per contrastare urgentemente gli effetti economici ed umanitari della crisi Ucraina; individua , invece, tempi e modalità di entrata in vigore( cioé oggi) all”art. 39. E cosí dispone :”Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ( cioé ieri) e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.