Certificazioni verdi, obblighi ed estensioni

Certificazioni verdi , a Natale Grenn pass e Super Green pass

Vaccini ed uso delle certificazioni verdi. I dettagli

PRologo

  • Ieri sera, il Presidente della Repubblica, ha emanato il decreto legge che prevede l’estensione di :obblighi vaccinali ed uso certificazioni verdi.
  • La premessa del decreto parla chiaro. Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di :
  • estendere l’obbligo vaccinale ad alcune categorie di soggetti; che lavorano a stretto contatto con persone ancora non vaccinate;
  • adeguare previsioni e data di rilascio dei certificati verdi;
  • integrare le misure di contenimento alla diffusione del virus; in occasione delle festività Natalizie e di inizio anno nuovo. Il Presidente della Repubblica emana il seguente decreto legge.

Le disposizioni

  • Il testo del decreto é diviso in tre capi; per un totale di 10 articoli

Obblighi vaccinali

  • Posto che l’adempimento dell’obbligo vaccinale previsto per prevenire l’infezione da Covid 19 ; comprende ciclo vaccinale primario e dose di richiamo; l’articolo 1 obbliga chi esercita le professioni sanitarie a vaccinarsi gratuitamente ; per dose di richiamo ( 3 dose) ; a far data dal 15 Dicembre. Il vaccino, infatti, é considerato requisito essenziale per l’esercizio della professione. L’obbligo cade solo in caso di pericolo; accertato e documentato; di rischio per la salute. L’attestazione deve provenire da Medico di Medicina Generale.

Estensione dell’obbligo vaccinale

  • L’articolo 2, estende l’obbligo di vaccinarsi anche a personale: scolastico; del comparto di difesa , sicurezza e soccorso pubblico. E a chi lavora all’interno delle strutture adibite allo svolgimento delle predette attività lavorative. Eccezion fatta per i contratti di lavoro esterni.
  • I dirigenti scolastici ed i responsabili delle istituzioni, sono tenuti ad accertare il rispetto dell’obbligo vaccinale: sospendendo chi non si adegua . La sospensione comporta il blocco dello stipendio, con conservazione del posto di lavoro.

Durata delle certificazioni verdi Covid 19

  • L’articolo 3, invece, riduce la durata dei certificati.
  • Chi completa il ciclo vaccinale primario, ha diritto al rilascio di certificato valido 9 mesi ( non piú 12); stessa cosa per i soggetti a cui viene somministrata la dose di richiamo ( terza dose); che hanno diritto a certificato verde valido 9 mesi( non piú 12).

L’uso delle certificazioni verdi: estensione

  • Il certificato verde é obbligatorio anche per accedere ai servizi di trasporto regionale. Ad esclusione dei servizi espletati all’interno dello stesso comune o cittá Metropolitana, Interregionale.
  • É altresì necessario per:
  • accedere ad: attività al chiuso, docce , spogliatoi; con esclusione per chi accompagna disabili o non autosufficienti per motivi di etá;
  • essere ammessi ai servizi di ristorazione; con esclusione dei servizi di ristorazione adibiti ai clienti di alberghi e dei servizi di mense e catering continuativo su base contrattuale.

Le zone

  • Secondo l’articolo 5, in caso di limitazioni ad attività o circolazione ; applicate ad uno territorio in zona gialla o arancione; puó svolgere attività o circolare solo chi é in possesso di una delle certificazioni verdi.

I controlli

  • I controlli saranno organizzati dai Prefetti competenti per territorio. E dovranno essere effettuati; anche a campione ; sia dalle Forze di Polizia che dal personale dei corpi di Polizia Municipale; qualificato come Agente di Pubblica Sicurezza.

In conclusione

  • L’articolo 5 ; richiamando l’articolo 9 bis del D.L. n 52 2021 (convertito in legge n 87/2021); parla di ” una delle certificazioni verdi” ; che per comodità sono state distinte in Super Green pass e Green pass. Il Super Green pass é la certificazione rilasciata a chi fa il vaccino e vale 9 mesi. Mentre il Green pass é il certificato che viene rilasciato a chi fa un tampone rapido o molecolare.
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