Il Presidente del Consiglio dei Ministri estende le misure di sicurezza a tutta Italia
L’Italia tutta, é sotto misure di sicurezza. Tutti Uniti contro il coronavirus
- Di seguito pubblichiamo il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/03/2020; che contiene le misure urgenti contro il diffondersi del Coronavirus in tutta Italia.
- “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le misure di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, sono estese all’intero territorio nazionale”.
- Per cui, da oggi, 10 Marzo 2020, fino al 03 / 04/2020 vigono:
Divieto di spostamenti
- 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19; in tutta Italia sono adottate le seguenti misure:
- a) evitare in modo assoluto ogni spostamento; in entrata e in uscita; nonché all’interno del territorio; salvo che per gli spostamenti motivati da indifferibili esigenze lavorative; o situazioni di emergenza;
- b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio; e di limitare al massimo i contatti sociali; contattando il proprio medico curante;
- c) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o, dimora, per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena; ovvero risultati positivi al virus;
Chiusura impianti e manfestazioni
- e) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
- f) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate; nonché gli eventi in luogo pubblico o privato; ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso; anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico ; quali, a titolo d’esempio: grandi eventi, cinema, teatri, pub; scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo; discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
- g) Sono sospese le cerimonie civili e religiose; ivi comprese quelle funebri;
Sospensione servizi educativi
- h) sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia; di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65; e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado; nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore; comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica; di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie; e università per anziani; ferma, in ogni caso, la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica; e dei corsi di formazione specifica in medicina generale; nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie . Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa;
- i) sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio; di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
Chiuse le procedure concorsuali
- j) sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private; ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari; ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario; ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo; e quelli per il personale della protezione civile; i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza; o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
Attività di ristorazione e commerciali
- k) sono consentite le attività di ristorazione e dei bar; con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
- l) sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente; a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate; o, comunque, idonee a evitare assembramenti di persone; tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico; e tali da garantire ai frequentatori,la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori; con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative; che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; le richiamate strutture dovranno essere chiuse);
Misure di prudenza per accompagnatori e strutture di accoglienza
- m) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti; di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze; e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS); salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
- n) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungodegenza; residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani; autosufficienti e non, è limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura; che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
- o) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico; nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi; costituite a livello regionale;
- p) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di incontri o riunioni; modalità di collegamento da remoto; con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie; servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19; comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed evitando assembramenti;
Chiusura attività di vendita durante festivi e prefestivi
- q) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita; nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari; il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
Sospese attività di palestre
- r) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere; centri termali; fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza ; centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
Divieti di assembramento
- 2. Sull’intero territorio nazionale e’ vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Manifestazioni sportive
- 3. La lettera d) dell’art. 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e’ sostituita dalla seguente: «d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le societa’ sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attivita’ motorie svolti all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;».
Punizione delle violazioni
- Prefetture e forze di Polizia sono preposte a garantire il rispetto del decreto. Chi non si adegua incorre nelle sanzioni previste per il reato di cui all’art. 650 c.p.
- Articolo 650 c.p.
- Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene , è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato [337, 338, 389, 509], con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro .
Leggi: Diritti-dei-consumatori;