Debiti: arriva il codice di condotta

Debiti: pronto il codice di condotta dei SIC

Debiti. Nuove regole, per gestire i rapporti di credito. La normativa del Regolamento numero 163 ,del 12 Settembre 2019

  • Il codice Il 12 Settembre 2019, nasce il codice di condotta per i gestori del sistema creditizio. La sua efficacia, é subordinata all’accreditamento dei gestori. I sottoscrittori, tratteranno i dati personali nel rispetto delle regole e dei principi in esso disciplinati.Oltre che di ogni normativa applicabile.
  • I principi Il codice di condotta, opera ai sensi dell’articolo 40 del regolamento. Per garantire quindi ,il bilanciamento di interessi tra i soggetti coinvolti nel trattamento.Pertanto, le disposizioi si applicano al trattamento dei dati personali, nei sistemi di informazioni creditizie. Non si rivolge peró, a sistemi di cui sono titolari i soggetti pubblici. Quali il servizio di centralizzazione dei rischi gestito dalla banca d’Italia.
  • I soggetti interessati ,possono aderirvi anche attraverso associazioni di categoria.Il dictat si applica dunque ,a chi gestisce rapporti di concessioni di un credito, una dilazione di pagamento, un finanziamento ,una qualsivoglia facilitazione finanziaria. Purché si tratti peró di rapporti tra privati.

I particolari

  • Il codice di condotta, regola i rapporti creditizi dal loro sorgere sino all’estinzione. Nonché i sistemi di informazione creditizia (SIC). Cioé: le banche dati relative alle richieste di credito, gestite da una persona giuridica, un ente, un’associazione o un organismo privato.
  • Le informazioni in particolare, possono essere negative o generiche. Nel primo caso, riportano notizie su rapporti non adempiuti. Nel secondo invece, attestano dati generici. Cioé: richieste di rapporti, indipendentemente dal loro esito.
  • Il trattamento dei dati personali, contenuti in un SIC, puó essere fatto dai soggetti coinvolti, solo per le attività di propria competenza. Sono connesse quindi , alla valutazione sull’assunzione o meno della gestione del rischio di credito. Per valutare dunque,la puntualità dei pagamenti. I dati trattabili sono: codice fiscale, partita IVA, dati di contatto, documenti di identità, tessera sanitaria, codice Iban, dati relativi ad occupazione e professione. Reddito ,sesso, etá, residenza, domicilio, stato civile e nucleo familiare. I dati della richiesta, il contratto, il pagamento e l’importo dovuto. le risultanze contabili, i contenziosi ed i recupero crediti. Si registrano inoltre anche i dati dei coobbligati, di terzi ceduti e di rappresentanti legali di società ed associazioni richiedenti. I particolari non trattabili sono : condanne penali, reati e misure di sicurezza. I dati infine , sono aggiornati periodicamente e con cadenza mensile. E non possono essere comunicati ai terzi fuori dai casi previsti. Quindi fuori dagli scopi finalizzati al credito. I gestori peraltro sono tenuti ad informare i richiedenti ,del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 13 e 14 del regolamento.

L’avviso al richiedente

  • La messa in mora La cancellazione, l’integrazione o la modifica dei debiti registrati in un SIC, sono disposte direttamente da chi li comunica. Questo anche su richiesta degli interessati. Oppure in attuazione di un provvedimento dell’autorità giudiziaria o del garante. Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il gestore, invia un sollecito. Cioé: un preavviso, circa l’imminente registrazione dell’informativa in uno o piú SIC. I dati del primo ritardo nei pagamenti pertanto, sono accessibili dopo 15 giorni dalla spedizione del preavviso all’interessato.
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