Telemarketing, pronuncia
Telemarketing
Il fatto
- Il Garante si esprime su un comportamento tenuto dalla società di Energia Edison ed indica un nuovo principio da applicare al telemarketing.
- La decisione
- Il Garante della Privacy, fissa il principio al termine di una complessa attività istruttoria . In questo caso; la sua attività;si é concentrata su diverse condotte illecite; commesse da Edison Energia spa; ai danni di un numero rilevante di utenti.
In particolare; l’Autorità; ha ingiunto alla società, l’adozione di una serie di misure; e le ha ordinato il pagamento di una sanzione di 4 milioni e 900 mila euro. Entro il termine stabilito, la società si è avvalsa della facoltà di definire la controversia; ed ha pagato un importo pari alla metà della sanzione comminata. - Le irregolarità
- Le gravi irregolarità , sono emerse nel corso degli accertamenti effettuati dall’Autorità; a seguito di diverse segnalazioni; ed hanno evidenziato: la ricezione di telefonate senza consenso; il mancato riscontro alle richieste di non ricevere più telefonate indesiderate; l’impossibilità di esprimere consensi liberi e specifici; per diverse finalità: promozionali, profilazione, comunicazione di dati a terzi ;nell’ambito del sito o dell’app, la presenza di informative carenti o inesatte.
- L’ordine
- Il Garante, quindi, ha ordinato a Edison di:
- facilitare l’esercizio dei diritti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
- fornire riscontro; senza ritardo; alle istanze; comprese quelle relative al diritto di opposizione. Tale diritto ; ha specificato l’Autorità ;può essere esercitato “in qualsiasi momento” ;anche nel corso della telefonata promozionale; e la volontà dell’utente deve essere correttamente registrata.
- Le liste
- Il Garante , inoltre, ha vietato alla società ogni ulteriore trattamento per finalità promozionali ;effettuato utilizzando liste di contatti ; predisposte da altre aziende; che non abbiano acquisito un consenso: libero, specifico, informato e documentato alla comunicazione dei dati degli utenti.
- Finalità Promozionali
- Ne consegue che:
- se la società vorrà utilizzare; per l’attività promozionale; utenze telefoniche fornite da terzi ;dovrà verificare costantemente; anche attraverso adeguati controlli a campione; che i dati siano trattati nel pieno rispetto della normativa privacy.
- Il divieto
- La società, infine, non potrá trattare i dati per finalità di marketing e di profilazione raccolti senza un consenso libero e specifico ;e non potrá fornire agli utenti un’informativa corretta;nella quale siano indicate solo le attività di trattamento effettivamente svolte.
- Il principio
- In conclusione, il principio elaborato dal Garante é il seguente: il nominativo di chi esprime dissenso; anche nel corso della chiamata del call center; va subito depennato. Pertanto;se l’utente dice “no” alla telefonata commerciale indesiderata; il call center o la società che lo ha contattato; deve annotare subito la sua volontà e cancellare il nominativo dalle liste utilizzate per il telemarketing.
- L’opposizione
- Ne consegue quindi che: l ‘opposizione espressa nel corso della telefonata; non deve essere confermata con email o altre modalità; come invece viene spesso richiesto di fare da parte degli operatori; ed è valida anche per le campagne promozionali future.