Stipendi e pensioni, sospesi i pignoramenti

Stipendi e pensioni, il decreto rilancio sospende temporaneamente i pignoramenti

Stipendi e pensioni. Boccata d’ossigeno . Lo Stato sospende i pignoramenti

  • Stipendi e pensioni. Il Governo sospende temporaneamente i pignoramenti. Lo si apprende dal decreto rilancio; leggendo l’articolo
  • 152. I dettagli
  • Prima di sottolineare gli aspetti di interesse della disposizione; di seguito; riporto il testo integrale dell’articolo.

Art.152

  • Sospensioni dei pignoramenti dell’Agente della riscossione su stipendi e pensioni
  • 1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 agosto 2020;
  • sono sospesi :gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi; effettuati prima ditale ultima data; dall’agente della riscossione e dai soggetti iscritti all’albo previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di: stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego; comprese quelle dovute a causa dilicenziamento; nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni diquiescenza. Le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo, non sonosottoposte a vincolo di indisponibilità; e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato; anchese anteriormente la data di entrata in vigore del presente decreto sia intervenuta ordinanza diassegnazione del giudice dell’esecuzione. Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima della datadi entrata in vigore del presente decreto; e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate: lesomme accreditate, anteriormente alla stessa data; all’agente della riscossione e ai soggetti iscrittiall’albo previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.
  • 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo; valutati in 8,7 milioni di euro per l’anno 2020; che aumentano; ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno;
  • in 26,4 milioni di euro, si provvede ai sensi dell’articolo 265.

Per fare il punto

  • Dopo aver riprodotto il testo integrale dell’articolo; con la speranza di accontentare anche il lettore curioso; mi accingo ad individuare: i punti di interesse della norma per il cittadino – contribuente.
  • Punto primo: il Decreto rilancio; ai sensi dell’articolo 266; é entrato in vigore il giorno dopo la pubblicazione. Ovvero il 20 Maggio 2020. Quindi l’articolo 152, si applica dal 20 Maggio 2020. Pertanto:
  • Dal 20 Maggio 2020 al 31 Agosto 2020 , sono sospesi i pignoramenti presso terzi di stipendi e pensioni. Quindi l’Agenzia delle Entrate e gli altri enti abilitati alla riscossione; dal 20 Maggio al 31 Agosto; non possono accantonare le somme derivanti da: stipendi,salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego; comprese quelle dovute a causa dilicenziamento; nonché a titolo di pensione, di indennità a titolo di pensione, o di assegni diquiescenza.
  • In particolare: le somme che avrebbero dovuto essere accantonate dal 20 Maggio al 31 Agosto; sino al 31 Agosto , non sono soggette al vincolo di indisponibilità. Anzi, sono messe a disposizione del lavoratore e del pensionato pignorati. Questo anche se le somme sono state giá assegnate dal Giudice delle Esecuzioni.
  • Sono fatte salve tutte le somme giá accantonate prima del 20 Maggio. In questo caso; e solo in questo caso: tutti gli enti della riscossione ; che prima del 20 Maggio hanno accantonato delle somme a titolo di pignoramento del quinto dello stipendio o della pensione; non sono tenuti a restituirle al lavoratore – pensionato / debitori.

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