Ristruttura baracca, puó vendere?

Ristruttura casetta a fine anni 80.Puó cederla ad altri?

Ristruttura casupola un pó datata. E la mette in vendita .Filerà tutto liscio? I bastoni tra le ruote della burocrazia.

  • Si separa dalla moglie e scopre che questa aveva venduto casa a terzi. Senza dire nulla. E senza titoli abilitativi. S.A. quindi, agisce contro signora e fa annullare l’atto di vendita. In particolare, l’uomo, decide di agire,perché tenuto all’oscuro da eventi sui quali riteneva di avere voce in capitolo. Nel corso degli anni 80 infatti, verso la fine del decennio precisamente, i coniugi acquistavano un terreno con una casa fatiscente. S.A. per questo, decideva di ristrutturarla a sua spese. E la moglie che fa? Dopo qualche tempo la rivende ad altri. Il ricorrente infine, lo scopre. Ed agisce per rendere nulla la vendita. Oltre che per recuperare la casa.
  • Le motivazioni del marito,in definitiva, hanno un’unica logica. La vendita é viziata e pertanto nulla. Perché la casa é stata venduta senza permessi per costruire. La tesi dell’uomo in particolare, muove dall’art. 40 del DPR 380 / 2001. A mente del quale gli atti tra vivi, aventi ad oggetto la comunione di diritti reali su edifici o loro parti,se costruiti dopo il 1985, sono nulli. Pertanto non posso formarsi quando da questi non risultano, per dichiarazione dell’alienante: gli estremi del permesso di costruire. O del permesso in sanatoria.
  • Comunque,il marito la spunta . E la tesi da egli sostenuta, tra l’altro, convince persino la Corte di Cassazione. Che ne convalida l’assunto con una sentenza, pronunciata a Sezioni Unite. La n 8230/2019.

La decisione della Corte di Cassazione

  • La Corte in sintesi, in alcuni passi della sentenza ,scrive cosí.” La nullità, comminata dal DPR n 380 / 2001, va ricondotta nell’ambito dell’art. 1418 cc,comma 3. Di cui costituisce costituisce una specifica declinazione. E deve qualificarsi come nullità testuale.Con tale espressione dovendo intendersi…un’unica fattispecie di nullità. Che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali. Elencati nelle norme che la prevedono. Volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell’immobile. Titolo che tuttavia, deve esistere realmente. E riferirsi proprio a quell’immobile .Pertanto” in presenza, nell’atto della dichiarazione dell’alienante degli estremi del titolo urbanistico. Reale e riferibile all’immobile,il contratto é valido.A prescindere dal profilo della conformità o difformità, della costruzione realizzata, al titolo menzionato.

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