Pagamenti elettronici e credito di imposta

Pagamenti elettronici quando e come arriva il credito di imposta

Pagamenti elettronici, i presupposti per il riconoscimento del credito di imposta

  • Pagamenti elettronici – La legge di bilancio 2020 individua requisiti e presupposti , per ottenere il riconoscimento del credito di imposta. Tra i protagonisti: l’Agenzia delle Entrate.
  • La legge di Bilancio 2020, individua, per l’anno corrente, tutti gli incentivi per l’utilizzo di sistemi di pagamento elettronici; e questo sia per i clienti finali che per commercianti e professionisti: che installano POS all’interno delle loro attività. Questi ultimi; nel caso abbiano conseguito, ricavi e compensi, per un importo non superiore a 400mila euro; possono usufruire di un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni dei pagamenti accettati.

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

  • L’ Agenzia delle Entrate; con una circolare pubblicata il 29 aprile; chiarisce che il bonus fiscale é riconosciuto solo se le aziende comunicano al fisco: il totale dei pagamenti accettati, nel corso del mese precedente. La comunicazione; secondo quanto stabilito dall’amministrazione finanziaria; sarà a carico delle società che forniscono il servizio. Ossia degli istituti di pagamento che; tramite il loro POS e la loro infrastruttura tecnica e tecnologica; consentono ai commercianti o ai professionisti di accettare pagamenti con carte di credito o debito.

I protagonisti

  • I soggetti chiamati ad occuparsi di questo aspetto sono: “i prestatori di servizi di pagamento autorizzati ; che svolgono la propria attività nel territorio nazionale”; ossia, tutte quelle aziende e società ; che consentono agli esercizi commerciali e professionisti; di installare un POS e accettare pagamenti con carte di credito o debito e altri metodi elettronici ; come i pagamenti con smartphone.
  • I dati , dovranno essere trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio;  utilizzando l’infrastruttura “application-to-application” ;crittografata e sicura; creata dall’AdE. Nel caso in cui i dati abbiano una dimensione inferiore ai 20 megabyte, possono essere inviati anche tramite PEC.

I dati

  • L’articolo 22, comma 5 del decreto legge n. 124 del 2019 , nel primo periodo cosí dispone : ” nella comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate devono essere inseriti i seguenti dati:
  • Codice fiscale dell’esercente;
  • Mese e anno di addebito;
  • Il numero totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
  • Il numero totale delle operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali nel periodo di riferimento;
  • L’mporto delle commissioni addebitate ; per le operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali;
  • L’ammontare dei costi fissi periodici; che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia ; anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.

I termini

  • La comunicazione dei dati all’Agenzia delle Entrate, deve avvenire entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento ; ossia :il mese e l’anno in cui sono state effettuate le operazioni di pagamento. In caso di errore inoltre, è necessario : inviare una comunicazione di cancellazione dei dati ; ed effettuarne una nuova: rispettando il termine del ventesimo giorno del mese successivo.

Leggi : Diritti-dei-consumatori;

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