L’INPS abolisce il PIN , i dettagli
Dall’ 1 Ottobre l” INPS manda in pensione il PIN . Adesso quale sará la via d’accesso all’area personale?
Via d’accesso
- Il Pin che rilasciava l’ INPS, permetteva ai contribuenti di accedere alla propria posizione personale on -line . Infatti, bastava collegarsi sul sito istituzionale dell’Ente e digitare il codice nell’apposita sezione . Dal primo Ottobre, peró, lo stesso non é piú valido.
La circolare
- L”Inps aveva anticipato la novità con la circolare n• 87 del 17 luglio 2020 . Questo , si legge nel testo della circolare, “per semplificare al meglio l’accesso e le modalità di autenticazione presso i portale telematico; e per rendere il tutto ancora più “snello”.
Non scompare del tutto
- Il Pin , peró, non scompare definitivamente . Difatti , potrà essere utilizzato ancora da determinate categorie di cittadini e di utenti; che rispondano a specifici requisiti ; ovvero: coloro che hanno una residenza presso un territorio diverso da quello italiano, e che non dispongo di alcuna documentazione rilasciata nel nostro Paese.
E gli altri?
- Il resto degli utenti , potrá scegliere tra le seguenti opzioni;
- 1) Lo SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale ;
- 2) La CIE la Carta di Identità Elettronica;
- 3) La tessera sanitaria, che potrà essere utilizzata come Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
- In ogni caso, per coloro che non sono dotati di uno di questi tre sistemi, sarà possibile effettuare una delega per accedere al portale dell’istituto di previdenza sociale.
La delega
- Per registrare la delega online , si può accedere al servizio attraverso le credenziali ancora in uso, e la delega sarà attiva immediatamente a avrà scadenza come indicato durante le operazioni di registrazione: “al fine di prevenire eventuali abusi – precisa comunque a riguardo l’INPS – la delega registrata online avrà una durata minima di 30 giorni entro i quali non potrà essere revocata online; ma esclusivamente presso uno sportello INPS”.
- Per un delegato è possibile effettuare al massimo tre diverse deleghe; ma tale limite non si applica a tutori, curatori e amministratori di sostegno. Questi soggetti e i genitori dei minorenni possono inoltre inviare la documentazione attraverso una PEC, una posta elettronica certificata, alla struttura del territorio competente. Le richieste devono comunque avvenire attraverso moduli e allegati che dovranno essere firmati in maniera digitale.