Il Mutuo dissenso e l’imposta di registro

Il mutuo dissenso: imposta di registro fissa o proporzionale?

Il mutuo dissenso del contratto di compravendita ed il pagamento dell’imposta di registro

  • Il Caso– Due contribuenti ricorrono al TAR. In particolare, chiedono al Trinunale Regionale di Firenze, se per la registrazione del contratto di mutuo dissenso, di un contratto di compravendita immobiliare , devono pagare l’imposta di registro. Ed eventualmente in che misura.
  • Il contratto di mutuo dissenso -Il Contratto di mutuo dissenso,è un negozio giuridico previsto dalla legge (articoli 1321 e 1272 del Codice Civile). Il suo scopo è quello di annullare gli effetti di un precedente contratto. Nel caso che ci occupa quindi, di annullare gli effetti di un contratto di comprevendita. Ecco dunque, perchè si chiama contratto di mutuo dissenso ,del contratto di compravendita.
  • Il quadro normativo– L’articolo 28,2° comma del Decreto del Presidente della Repubblica n°131/1986 , dà indicazioni deduttive. E dispone che : nei casi diversi dalla risoluzione del contratto, per clausola o condizione risolutiva espressa, l’imposta di registro è dovuta.
  • Il principio di diritto– La Corte di Cassazione, Sezione 5, con sentenza n° 24506, afferma il seguente principio di diritto. L’imposta di registro prevista per questi tipi di contratti, si applica in misura fissa. Il legislatore infatti, ritiene ingiusto colpire la capacità contributiva del negozio risolutorio; con un’altra imposta proporzionale. Oltre quella prevista per il contratto di base (contratto di compravendita)
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