Il Decreto Legge con “ulteriori misure urgenti” é in Gazzetta
Il Decreto Legge n. 33 del 16 Maggio 2020 . Le disposizioni illustrate punto per punto
- Il Decreto é cosa pubblica da qualche ora; per questo, cercheremo di fare il punto sul testo: individuandone le principali disposizioni.
Spostamenti all’interno delle Regioni
- Dal 18 Maggio 2020, gli italiani potranno spostarsi anche all’interno delle Regioni. Le Regioni, peró, potranno stabilire nuovamente il divieto di circolazione per: rischio contagio.
Spostamenti tra Regioni
- Fino al 2 Giugno 2020, i cittadini non possono raggiungere altre Regioni. Salvo per motivi di: salute, lavoro, urgenze; o per rientrare a casa. Dal 3 Giugno in poi dunque, cesserà il divieto. Ma le Regioni potranno intimarlo ancora per: rischio epidemiologico.
Spostamenti da e per l’estero
- Sino al 2 Giugno ,gli Italiani non potranno né andare, né tornare, dall’estero; salvo per: motivi di salute, lavorativi ,urgenze ; o per rientrare a casa. Come inteso, i limiti cessano dal 3 Giugno. Data a partire dalla quale, eventuali limiti agli spostamenti , dovranno essere disposti con provvedimento; per rischio epidemiologico.
Cittá del Vaticano e Repubblica di San Marino
- Sono consentiti :gli spostamenti tra lo Stato Vaticano, o la Repubblica di San Marino, e le Regioni con gli stessi confinanti.
Rispetto della quarantena
- Le persone positive al Covid-19; sino all’accertamento della guarigione, sono in quarantena. Quindi : non possono muoversi da casa.
La quarantena precauzionale
- L’autorità sanitaria, tra l’altro puó collocare in quarantena precauzionale, chi ha avuto contatti con soggetti affetti da Covid-19.
Assembramenti
- É fatto divieto di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
- Manifestazioni, eventi e spettacoli che richiedono l’avvento del pubblico; compresi quelli ludici, sportivi e fieristici; congressi e convegni; potranno svolgersi; tenuto conto, peró, dell’andamento dell’epidemia.
Chiusura di alcune aree aperte al pubblico
- Il Sindaco puó chiudere temporaneamente alcune aree aperte al pubblico; quelle in cui non si potrá assicurare il rispetto della distanza tra persone di almeno 1 metro.
Le riunioni
- Le riunioni sono consentite solo nei luoghi in cui é garantita la distanza sociale.
Attività didattiche
- Le attività didattiche di scuole di ogni ordine e grado; nonché quelle di corsi universitari, master , formazione e simili, possono essere svolte; con obbligatorietà di regolamentazione, nel rispetto delle misure anti- contagio .
Attività economiche e sociali
- Le attività economiche, produttive e sociali, devono svolgersi :nel rispetto di protocolli e linee guida; orientati a prevenire e ridurre il rischio di contagio.
- Resta salva, la possibilità di limitare le suddette attività, con provvedimento motivato.
- Chi non rispetta protocolli e linee guida , puó andare incontro alla sospensione dell’attività. Questo, sino a quando non mette i luoghi sicurezza.
Funzioni religiose
- Le funzioni religiose con partecipazione di fedeli, sono ammesse: nel rispetto dei protocolli siglati tra Governo e confessioni religiose.
Attività in sicurezza
- Le Regioni consentiranno lo svolgimento di ogni attività in sicurezza: monitorando giornalmente la diffusione del contagio ed i rischi. Ed interfacciandosi con il Ministero della Salute per adottare eventuali restrizioni in caso di rischio.