La compravendita e la tutela dei vizi
L’atto di compravendita e le garanzie per i vizi dle bene. Quando e come eccepire i difetti, secondo l’ultimo orientamento dei Giudici della Cassazione.
- Premessa- Buon Giorno e bentrovati, miei cari lettori.Oggi,voglio modificare un pò il tema delle nostre riflessioni.Cioè:per essere precisi, rimango ferma sul punto di riferimento della pagina.Valutandolo però, sotto un altro profilo.Mi accorgo di essere un pò criptica in questo momento.Quindi cerco di essere un pò più chiara. Per cui:oggi entreremo nel vivo dei diritti degli acquirenti. Analizzando una sentenza pronunciata, in materia di tutela per i vizi della cosa compravenduta. Fuori dai casi in cui l’acquirente sia consumatore. Valuteremo quindi, sino a quando, in questi casi, è possibile denunciare i vizi.Considerato il momento della scoperta.Nella specie: poniamo caso che io, privato,acquisti da un altro privato, un bene: che scopro essere difettoso.Sino a quando posso fare valere i miei diritti? Ovvvero: sino a quando, posso denunciare il difetto? Per ottenere: la sostituzione,il rimborso o il risarcimento del danno? Eccco: la sentenza che esamineremo,analizza proprio questo aspetto.
- La pubblicazione della sentenza– Il 17/07/2019, la Corte di Cassazione a Sezione Unite, rende pubblica ,la sentenza n° 18672 . Inserendo il dispositivo sul web.
- La massima– La valutazione dei Giudici, si sofferma su una questione.Quella posta dall’interpretazione congiunta degli articoli : 2943,comma 4;1495,comma 3 cc;1219,comma1 cc e 2945,comma 1cc.Ovverosia.La Corte ha valutato una domanda. Quali sono gli atti che interrompono i termini di prescrizione per l’esercizio dell’azione di denuncia dei vizi del bene acquistato? Quindi:sino a quando un privato che compra da un privato(o imprenditore che compra da imprenditore), può denunciare i difetti del bene? E a partire da quando? E quali sono gli atti di denuncia che non fanno decadere dall’esercizio dell’azione di risarcimento del danno?
Esistono atti stragiudiziali che interrompono il decorso dei termini di prescrizione dell’azione di risarcimento dei danni?
La Corte di Cassazione, ha detto si.Più in particolare:secondo la Corte, gli atti idonei ad interrompere l’azione di garanzia per i vizi(art.1495 cc),possono consistere anche in manifestazioni stragiudiziali dell’acquirente. Queste però,per avere effetto,devono presentare le forme di cui all’articolo 1219 cc,comma 1. Cioè:devono consistere in un’intimazione o richiesta, fatta per iscritto.Conclusioni– Quindi, morale della sentenza. L’azione di garanzia per i vizi della cosa acquistata,da privato a privato,o da imprenditore ad imprenditore, si prescrive entro un anno dalla scoperta del vizio. La prescrizione dell’azione però, è interrotta anche da atti scritti,antecedenti il giudizio. In parole povere. L’acquirente,dal momento in cui scopre il vizio,ha un anno di tempo per agire in giudizio. Il decorso dell’anno però,slitta se invia una lettera raccomandata, in cui denuncia il vizio e chiede il risarcimento dei danni.Più in particolare:l’anno inizia a decorrere nuovamente: dalla data della lettera.
Complimenti per l’articolo Avvocato. Davvero molto utile perché affronta una tematica molto ricorrente. Grazie del servizio
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