Coronavirus , in vigore il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri
Il Consiglio dei Ministri convalida il decreto di misure urgenti contro il Coronavirus. In vigore dall’08/03/2020
- Di seguito pubblichiamo il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; che contiene le misure urgenti contro il diffondersi del Coronavirus.
Articolo 1
- Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di : Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia, Padova, Treviso; Asti e Alessandria ;
- 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19; nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma; Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino; Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria; sono adottate le seguenti misure:
- a) evitare in modo assoluto ogni spostamento; in entrata e in uscita, dai territori di cui al presente articolo; nonché all’interno dei medesimi territori di cui al presente articolo;
- salvo che per gli spostamenti motivati da indifferibili esigenze lavorative; o situazioni di emergenza;
- b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di37,5° C) ; è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali; contattando il proprio medico curante;
- c) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o, dimora, per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena; ovvero risultati positivi al virus;
Le competizioni sportive
- ) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina; in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni;
- nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti; all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse; ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive; a mezzo del proprio personale medico;
- sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus
- COVID-19 tra: gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.
- Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto sono ammessi; esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;
- d) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di anticipare, durante il periodo di efficacia del presente decreto; la fruizione, da parte dei lavoratori dipendent,i dei periodi di congedo ordinario o di ferie;
- e) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
Manifestazioni, eventi,luoghi di culto; luoghi pubblici ed aperti al pubblico
- f) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate; nonché gli eventi in luogo pubblico o privato; ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso; anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico ; quali, a titolo d’esempio: grandi eventi, cinema, teatri, pub; scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo; discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
- g) l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone; tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi; e, tali, da garantire ai frequentatori, la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose; ivi comprese quelle funebri;
- h) sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia; di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65; e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado; nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore; comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica; di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie; e università per anziani; ferma, in ogni caso, la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica; e dei corsi di formazione specifica in medicina generale; nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie .
- Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa;
- i) sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio; di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
Procedure concorsuali
- j) sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private; ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari; ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario; ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo; e quelli per il personale della protezione civile; i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza; o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
Attività commerciali
- k) sono consentite le attività di ristorazione e dei bar; con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
- l) sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente; a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate; o, comunque, idonee a evitare assembramenti di persone; tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico; e tali da garantire ai frequentatori,la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori; con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative; che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; le richiamate strutture dovranno essere chiuse);
Le strutture sanitarie
- m) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti; di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze; e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS); salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
- n) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungodegenza; residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani; autosufficienti e non, è limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura; che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
- o) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico; nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi; costituite a livello regionale;
- p) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di incontri o riunioni; modalità di collegamento da remoto; con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie; servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19; comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed evitando assembramenti;
Giorni di chiusura attività commerciali
- q) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita; nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; le richiamate strutture dovranno essere chiuse
- . La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari; il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
- r) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere; centri termali; fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza ; centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
Articolo 2
- Esecuzione e monitoraggio delle misure
- 1. Il prefetto territorialmente competente; informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure di cui all’articolo 1; nonché monitora l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto, ove occorra, si avvale delle forze di polizia; con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco; nonché delle forze armate; sentiti i competenti comandi territoriali; dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata.
- 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato; il mancato rispetto delle misure di cui al presente decreto è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale; come previsto dall’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.
Articolo 3
- 1. Le disposizioni del presente decreto producono il loro effetto dalla data dell’8 marzo 2020; e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.
- Roma,
- IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- IL MINISTRO DELLA SALUTE
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