I dipendenti ed il diritto a bonus 100 euro
I dipendenti ed i requisiti per il bonus 100 euro
- La circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 8/E ;pubblicata in questi giorni; dedica ampio spazio al tema del bonus 100 euro ; che verrà erogato ai lavoratori dipendenti che hanno lavorato in sede.
- In particolare, il provvedimento, si riferisce ad una misura di agevolazione ; prevista per i lavoratori dipendenti, che hanno dovuto spostarsi fisicamente; non potendo lavorare in smart working.
Le modalità di calcolo
- La normativa che ha introdotto il cd bonus 100 euro dipendenti ,non prevede esplicitamente le modalità di calcolo dell’agevolazione.
- A questo proposito, l’Agenzia delle Entrate ritiene che:
- “In assenza di precisazioni risultanti dalla lettera della norma e/o dalla relazione illustrativa; si ritiene che al fine del calcolo complessivo dei giorni rilevanti ai fini della determinazione dell’importo del bonus spettante ai sensi 64 dell’articolo 63 del Decreto; rileva il rapporto tra le ore effettive lavorate nel mese e le ore lavorabili : come previsto contrattualmente”.
Il bonus e la cessazione del rapporto di lavoro
- Ci si è chiesto, inoltre, come debba avvenire l’attribuzione del bonus 100 euro ; ai lavoratori dipendenti di cui all’articolo 63 del Decreto 18/2020; in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel mese di marzo 2020.
- Nella fattispecie, l’Agenzia delle Entrate ritiene che:
- “Considerato che l’importo del bonus è rapportato al numero di giorni di lavoro svolti; nel mese di marzo 2020,;nella propria sede di lavoro, ai dipendenti licenziati nel predetto mese ,spetterà il bonus : in proporzione ai giorni di lavoro svolti presso la predetta sede ; calcolati come illustrato al paragrafo 4.1”.
Il bonus ed i lavoratori in servizio esterno
- Il terzo quesito cui l’Agenzia delle Entrate ha risposto in materia di bonus 100 euro ; ai dipendenti; riguarda il tema del servizio esterno.
- In particolare, ci si è chiesto se i lavoratori che sono in servizio esterno presso clienti ; o in missione o presso altre sedi dell’impresa o del gruppo diverse dalla propria ; abbiano diritto o meno alla percezione del premio di cui all’articolo 63 del Decreto.
- A questo proposito, l’Agenzia delle Entrate ritiene che:
- ” Tenuto conto che la ratio di tale disposizione persegue l’obiettivo di dare ristoro ai dipendenti; che hanno continuato a lavorare nel mese di marzo; senza poter adottare, quale misura di prevenzione: quella del lavoro agile o da remoto; si ritiene che il premio; ivi stabilito; debba essere riconosciuto anche a coloro che hanno prestato la loro attività lavorativa in trasferta presso clienti o in missioni o presso sedi secondarie dell’impresa.”
- Restano, invece, esclusi i dipendenti che hanno prestato la loro attività lavorativa in modalità di lavoro agile (“smart working”).
Bonus e part-time
- Buone notizie arrivano poi sul fronte dei lavoratori part time: l’Agenzia delle Entrate ritiene, infatti, che il bonus 100 euro vada rapportato per giorni; a prescindere dall’orario effettivamente svolto.
- In particolare:
- “Sulla base della lettera della norma che rapporta l’ammontare del premio «al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro» ; si è dell’avviso che indipendentemente dalla tipologia di contratto : full time e part time; l’importo del bonus erogabile dovrà essere determinato ; in ragione del periodo di lavoro durante il quale il dipendente presta effettivamente l’attività lavorativa presso la propria sede.
- Inoltre, in considerazione della finalità della norma che vuole premiare i dipendenti ; che hanno continuato a prestare la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro; non devono considerarsi nel rapporto ;né al numeratore né al denominatore ; le giornate di ferie o di malattia.
- In base alla medesima ratio ; sono esclude dal calcolo ; le giornate di assenza per aspettativa ; senza corresponsione di assegni”.
Pagamento
- l’Agenzia delle Entrate, il comma 2 dell’articolo 63 del Decreto dispone, tra l’altro, che: i sostituti d’imposta riconoscano; in via automatica ; l’incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile; e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
- Pertanto, il bonus 100 euro; verrà successivamente recuperato dalle aziende; attraverso il meccanismo della compensazione in F24.
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