Credito d’imposta per affitto negozio

Il Credito d’imposta sugli affitti di locali adibiti ad uso commerciale.

Il Credito d’imposta sugli affitti di negozi e simli. I chiarimenti dell’Agenzia dell’Entrate.

  • A qualche giorno dell’emanazione del Decreto Rilancio; ovvero la normativa che lo introduce; l’Agenzia delle Entrate ;con la Risoluzione 06 Giugno 2020 ; ne individua requisiti e modalità d’accesso. Ne consegue dunque che: mentre il Governo introduce il credito di imposta sugli affitti dei locali adibiti ad attività commerciali; l’Agenzia delle Entrate lo spiega in dettaglio.

La risoluzione

  • Dal 06 Giugno 2020, i commercianti, possono scontare il credito d’imposta per l’affitto dei negozi. Il credito consiste nella detrazione del 60% del canone mensile che i commercianti hanno corrisposto per : locazione, leasing o concessione di immobili ; ad uso non abitativo e destinati allo svolgimento di attività: industriali, commerciali, artigianali o agricole. Il codice tributo che giustifica la detrazione é 6920. I commercianti potranno portare in compensazione le cifre con modello F24; utilizzando i servizi telematici. ai beneficiari “includendo anche i forfetari e gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale”.

L’importo

  • Il credito d’imposta è pari al 60% del canone locazione degli immobili ad uso non abitativo; e al 30% del canone nei casi contratti di affitto d’azienda.
  • L’importo da prendere a riferimento è quello versato nel periodo d’imposta 2020 per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. È comunque necessario che il canone sia stato corrisposto. In caso di mancato pagamento peró, la possibilità di utilizzare il credito d’imposta rimane sospesa fino al momento del versamento. Se il canone è giá stato versato, in via anticipata, invece, sarà necessario individuare le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio ; parametrandole alla durata complessiva del contratto. Nel caso in il canone di locazione comprenda le spese condominiali; e questa circostanza risulti dal contratto; anche le spese condominiali possono concorrere alla determinazione dell’importo sul quale calcolare il credito d’imposta.

Destinatari

  • I beneficiari del Credito d’imposta sono: gli esercenti attività d’impresa, arte o professione; con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, per il periodo d’imposta precedente ( l’anno scorso). Il credito di imposta , è riconosciuto: alle strutture alberghiere ed agrituristiche; questo a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente. Vi rientrano anche gli enti non commerciali; compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Per questi ultimi poi, l’eventuale svolgimento di attività commerciale in maniera non prevalente; rispetto a quella istituzionale; non pregiudica la fruizione del credito d’imposta . Sono inclusi i forfetari e le imprese agricole. Oltre che coloro che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica stagionale. In tal caso peró, i mesi da prendere a riferimento per fini del credito d’imposta, sono quelli relativi al pagamento dei canoni di: aprile, maggio e giugno.

I presupposti

  • Il credito d’imposta spetta agli esercenti un’ attività economica ; che hanno subito una diminuzione del fatturato; o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di: marzo, aprile e maggio ; di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Il calo del fatturato o dei corrispettivi però, deve essere verificato mese per mese. Quindi può verificarsi il caso , che il credito d’imposta spetti solo per uno dei tre mesi. La condizione del calo del fatturato si applica esclusivamente ai locatari esercenti attività economica. Per gli enti non commerciali; non è prevista tale verifica, con riferimento all’attività istituzionale. Per questi soggetti, quindi, il requisito da rispettare ai fini della fruizione del credito d’imposta ;oltre al non aver conseguito nell’anno precedente flussi reddituali in misura superiore a 5 milioni di euro; è che l’immobile per cui viene corrisposto il canone: abbia una destinazione non abitativa; e sia destinato allo svolgimento dell’attività istituzionale. La circolare inoltre, chiarisce che il credito spetta a prescindere dalla categoria catastale dell’immobile; rilevando l’effettivo utilizzo dello stesso nelle attività sopra menzionate.

L’Utilizzo

  • Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione; nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa; o, in alternativa può essere ceduto. La cessione può avvenire a favore del locatore o del concedente, oppure di altri soggetti; compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari; con facoltà di successiva cessione del credito per questi ultimi. Nell’ipotesi in cui il credito d’imposta sia oggetto di cessione al locatore o concedente ; il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione, nei confronti dell’amministrazione finanziaria. In altri termini, in questa particolare ipotesi è possibile fruire del credito anche in assenza di pagamento; fermo restando, però, che deve intervenire il pagamento della differenza dovuta; rispetto all’importo della cessione pattuita. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione del credito d’imposta; saranno definite nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate; previsto per le altre misure emanate per fronteggiare l’emergenza da COVID-19.

Compensazione

  • Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ; oppure in compensazione : dopo il pagamento dei canoni. La compensazione avviene utilizzando il modello F24; da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate; ed indicando il codice tributo “6920”. Cos

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