Coronavirus – Calabria -misure urgenti
Coronavirus, Regione Calabria , ordinanza del 08 / 03/2020 . Le misure urgenti . Di seguito tutti i dettagli del provvedimento.
- Coronavirus. Ultimi aggiornamenti . Di seguito pubblichiamo l’ordinanza a firma della Presidente della Regione Calabria Jole Santelli.
Per chi arriva in Calabria
- A chiunque arrivi in Calabria o vi abbia fatto ingresso negli ultimi quattordici giorni ;dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e:
- –nella Regione Lombardia
- – nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino;
- Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia; dove è stata dimostrata la trasmissione locale del virus; si applica la misura della quarantena obbligatoria con sorveglianza attiva.
Obblighi di comunicazione
- Chiunque si trovi nelle condizioni di cui al punto 1, deve comunicare tale circostanza : direttamente ; ovvero attraverso il proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera scelta; oppure telefonando al numero verde regionale 800-767676 ; al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente; che adotterà le misure già previste nell’Ordinanza n. 1/2020.
Le informazioni
- I Dipartimenti di Prevenzione forniscono giornalmente al Dipartimento Tutela della Salute ; e Politiche Sanitarie e al Prefetto territorialmente competente; le informazioni relative ai soggetti posti in quarantena o isolamento domiciliare; con sorveglianza attiva, secondo il format appositamente definito.
- I Dipartimenti di Prevenzione comunicano al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale : la prescrizione di quarantena obbligatoria presso il domicilio dei singoli soggetti interessati, per l’emanazione del provvedimento di competenza.
Autolinee e Trenitalia
- Le società di autolinee, Trenitalia e le compagnie aeree devono comunicare l’elenco dei passeggeri provenienti in Calabria dalle zone di cui al punto 1. ai Dipartimenti di Prevenzione territorialmente competenti, anche tramite i sindaci
Controlli
- I Prefetti delle Province regionali dispongono verifiche presso le stazioni ferroviarie, aeroportuali; le stazioni delle autolinee interregionali, per l’applicazione di quanto disposto con la presente Ordinanza.
- Al Sindaco, quale Autorità locale di Protezione Civile; si demanda la valutazione circa l’apertura del Centro Operativo Comunale; con l’attivazione di almeno le funzioni “assistenza alla popolazione” e “volontariato”; anche al fine di garantire la necessaria assistenza alle categorie fragili; e ai cittadini sottoposti a quarantena o isolamento domiciliare; nonché opportune iniziative di sensibilizzazione nei confronti della popolazione.
Pubblicazioni
- Con successivo provvedimento saranno disposte ulteriori procedure operative per gli adempimenti previsti dalla presente Ordinanza.
- La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Calabria ed ha validità fino a nuovo provvedimento.
- La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti.
- Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale; nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
- La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.