Lavoratori autonomi e prescrizione contributi

Lavoratori autonomi:la Cassazione su prescrizione contributi

Lavoratori autonomi. La Cassazione si pronuncia sui tempi di prescrizione dei contributi.

  • La Corte di Cassazione, con ordinanza n 32077 / 2019 , respinge il ricorso dell’Ader. E dichiara: ” l’Agenzia delle Entrate e riscossione, ha 5 anni e non 10, per incassare i contributi non versati regolarmente dagli autonomi”.
  • In particolare, l’Ader, aveva impugnato una decisione della Corte d’Appello di Catanzaro. La quale aveva ritenuto che. Il termine di prescrizione applicabile nei confronti dei contributi di un lavoratore autonomo, fosse quello breve di 5 anni. Senza ,peró, considerare gli effetti della notifica della cartella di pagamento. Che in quanto effetti novativi ,secondo l’Ader, comporterebbero invece, l’applicabilità del termine lungo di 10 anni.
  • La tesi del ricorrente, come detto peró, non ha convinto per nulla i giudici di legittimità. Che, per l’appunto, hanno respinto il gravame. Sancendo:” In tema di riscossione dei crediti previdenziali, il subentro dell’Ader, quale nuovo concessionario, non causa il mutamento del credito. Che resta assoggettato, per legge, ad una disciplina specifica. E questo, anche per quanto riguarda il regime di prescrizione. Caratterizzato appunto, dal principio di ordine pubblico dell’irrinunciabilitá della prescrizione.”

Conclusioni della Corte

  • Pertanto, in assenza di un titolo giudiziale definitivo che accerti con valore di giudicato l’esistenza del credito. Continua a trovare applicazione, anche nei confronti del titolare del potere di riscossione la speciale disciplina della prescrizione prevista dall’art. 3 legge 335 / 95 . La quale é la regola sussidiaria alla regola generale posta dall’art. 2946 cc (prescrizione ordinaria: dieci anni). E ció anche in conformità alla natura del ruolo, che é un atto interno dell’amministrazione. Anche perché , tra l’altro, in linea generale, la scadenza del termine, pacificamente perentorio, per proporre opposizione alla cartella di pagamento. Pur provocando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione. Produce soltanto l’effetto della irretrattabilitá del credito contributivo. Senza causare quindi, anche la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario.
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