Il Decreto “Ulteriori Misure di contenimento”

Il Decreto Legge con “ulteriori misure urgenti” é in Gazzetta

Il Decreto Legge n. 33 del 16 Maggio 2020 . Le disposizioni illustrate punto per punto

  • Il Decreto é cosa pubblica da qualche ora; per questo, cercheremo di fare il punto sul testo: individuandone le principali disposizioni.

Spostamenti all’interno delle Regioni

  • Dal 18 Maggio 2020, gli italiani potranno spostarsi anche all’interno delle Regioni. Le Regioni, peró, potranno stabilire nuovamente il divieto di circolazione per: rischio contagio.

Spostamenti tra Regioni

  • Fino al 2 Giugno 2020, i cittadini non possono raggiungere altre Regioni. Salvo per motivi di: salute, lavoro, urgenze; o per rientrare a casa. Dal 3 Giugno in poi dunque, cesserà il divieto. Ma le Regioni potranno intimarlo ancora per: rischio epidemiologico.

Spostamenti da e per l’estero

  • Sino al 2 Giugno ,gli Italiani non potranno né andare, né tornare, dall’estero; salvo per: motivi di salute, lavorativi ,urgenze ; o per rientrare a casa. Come inteso, i limiti cessano dal 3 Giugno. Data a partire dalla quale, eventuali limiti agli spostamenti , dovranno essere disposti con provvedimento; per rischio epidemiologico.

Cittá del Vaticano e Repubblica di San Marino

  • Sono consentiti :gli spostamenti tra lo Stato Vaticano, o la Repubblica di San Marino, e le Regioni con gli stessi confinanti.

Rispetto della quarantena

  • Le persone positive al Covid-19; sino all’accertamento della guarigione, sono in quarantena. Quindi : non possono muoversi da casa.

La quarantena precauzionale

  • L’autorità sanitaria, tra l’altro puó collocare in quarantena precauzionale, chi ha avuto contatti con soggetti affetti da Covid-19.

Assembramenti

  • É fatto divieto di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
  • Manifestazioni, eventi e spettacoli che richiedono l’avvento del pubblico; compresi quelli ludici, sportivi e fieristici; congressi e convegni; potranno svolgersi; tenuto conto, peró, dell’andamento dell’epidemia.

Chiusura di alcune aree aperte al pubblico

  • Il Sindaco puó chiudere temporaneamente alcune aree aperte al pubblico; quelle in cui non si potrá assicurare il rispetto della distanza tra persone di almeno 1 metro.

Le riunioni

  • Le riunioni sono consentite solo nei luoghi in cui é garantita la distanza sociale.

Attività didattiche

  • Le attività didattiche di scuole di ogni ordine e grado; nonché quelle di corsi universitari, master , formazione e simili, possono essere svolte; con obbligatorietà di regolamentazione, nel rispetto delle misure anti- contagio .

Attività economiche e sociali

  • Le attività economiche, produttive e sociali, devono svolgersi :nel rispetto di protocolli e linee guida; orientati a prevenire e ridurre il rischio di contagio.
  • Resta salva, la possibilità di limitare le suddette attività, con provvedimento motivato.
  • Chi non rispetta protocolli e linee guida , puó andare incontro alla sospensione dell’attività. Questo, sino a quando non mette i luoghi sicurezza.

Funzioni religiose

  • Le funzioni religiose con partecipazione di fedeli, sono ammesse: nel rispetto dei protocolli siglati tra Governo e confessioni religiose.

Attività in sicurezza

  • Le Regioni consentiranno lo svolgimento di ogni attività in sicurezza: monitorando giornalmente la diffusione del contagio ed i rischi. Ed interfacciandosi con il Ministero della Salute per adottare eventuali restrizioni in caso di rischio.

Leggi: http://Diritti-dei-consumatori

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