Buoni fruttiferi postali e Decreto Rilancio

I Buoni fruttiferi postali alla luce del Decreto Rilancio

I Buoni fruttiferi postali. Le novità del Decreto Rilancio.

  • Buoni Fruttiferi postali. L’art 215 del Decreto Rilancio, inserisce alcune novità che riguardano proprio questo strumento finanziario. Vediamo come lo Stato cerca di sopperire a quelle difficoltà; che ai tempi del coronavirus; insorgono, quando si decide di attivare o riscuorere un Buono fruttifero .

In breve

  • Dal 20 Maggio 2020 e per tutto il periodo di emergenza Covid-19, i consumatori potranno sottoscrivere contratti di collocazione di Buoni Fruttiferi dematerializzati. Ovvero: potranno accendere i Buoni Fruttiferi, telefonando al contact center di Poste Italiane.
  • In questo caso, il cosenso del cliente, si intende reso: con l’avvenuta registrazione telefonica. Da svolgersi nel rispetto delle garanzie di sicurezza ed immodificabilità della registrazione stessa. Oltre che delle disposizioni compatibili e vigenti in materia di: “commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori (D.lgs 206 / 2005). Tra le quali si sottolineano: il diritto all’informazione su clausole ed aspetti contrattuali; il diritto di recesso; che puó essere esercitato; nei termini; a far data dalla ricezione della copia cartacea del contratto ; e l’art 67 quaterdecies del D.lgs 206 / 2005; che disciplina le modalità di pagamento dei servizi finanziari offerti a distanza.

Buoni fruttiferi in scadenza

  • L’articolo 215 inoltre, prende in considerazione anche per i Buoni Fruttiferi giunti a scadenza durante il periodo di emergenza . Stabilisce infatti che i titoli scaduti possono essere fatti valere sino a due mesi dopo la data di cessazione dello Stato di emergenza.

Disposizione in forma integrale

  • 1. Al fine di assicurare maggiori risorse per il sostegno al finanziamento per la realizzazione degli investimenti a supporto dell’economia del Paese; nonché prevedere l’adozione di procedurebsemplificate in linea con le misure di prevenzione della diffusione del virus Covid-19; di cui alla normativa vigente in materia; i contratti relativi al servizio di collocamento dei buoni fruttiferi postali dematerializzati; a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto; e fino al termine del periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020; possono essere stipulati anche mediante telefonia vocale; in deroga all’articolo 2, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144; previo accertamento con le medesime modalità della identità del sottoscrittore; purché il consenso del sottoscrittore reso telefonicamente sia attestato mediante registrazione vocale; con modalità tali da garantirne: la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità, custodita dal proponente. Prima che il sottoscrittore sia vincolato dal contratto di collocamento concluso telefonicamente; gli dovranno essere fornite: le informazioni previste dalla normativa vigente; in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; ivi comprese le informazioni relative all’esercizio del diritto di recesso. Successivamente alla conclusione del contratto relativo al servizio di collocamento; viene, in ogni caso; trasmessa senza ritardo al sottoscrittore ;copia cartacea del contratto relativo al servizio di collocamento; comprensivo delle condizioni generali di contratto. Il cliente: può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto ;anche per esercitare il diritto di recesso;nel rispetto dei termini previsti dal citato decreto legislativo n. 206 del 2005, sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori. Il termine per il diritto di recesso decorre dalla ricezione della copia cartacea;a seguito di trasmissione o spedizione per posta. Per l’esercizio degli altri diritti previsti dalla legge o dal contratto stesso; il sottoscrittore può usare il medesimo strumento impiegato per la conclusione del contratto; fino al termine del periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020.

Clausola di salvaguardia

  • 2. Resta salva l’applicazione; in quanto compatibili; delle previsioni del citato decreto legislativo n. 206 del 2005; in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori; ivi incluso l’articolo 67-quaterdecies sul pagamento dei servizi finanziari offerti a distanza.
  • 3. I buoni fruttiferi postali il cui termine di prescrizione cade nel periodo di emergenza deliberato dal
  • Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020; sono esigibili dai sottoscrittori o dagli aventi causa
  • entro due mesi successivi al termine del predetto stato di emergenza.

Leggi: Diritti-dei-consumatori;

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