Commercializzazione della cannabis sativa l:la sentenza

Commercializzazione della cannabis sativa l:la Cassazione pubblica la sentenza

Commercializzazione della Cannabis sativa l. La Corte di Cassazione, il 10/07/2019,pubblica la sentenza.Il principio di diritto dunque è nero su bianco.

La struttura della sentenza

  • Introduzione– Cari lettori, ben trovati. Rieccoci a trattare: la spinosa questione “cannabis sativa l”.E veniamo alla domanda: i suoi derivati sono vendibili o no?Analizziamo insieme i punti salienti del provvedimento.
  • Il fatto– Tutto ha origine da qui. Il Giudice delle indagini preliminari di Ancona, ordina il sequestro di 13 chili di foglie ed infiorescenze cannabis sativa l.Destinatario del provvedimento è : il sig. C.L. Quest’ultimo infatti,deteneva i derivati nel suo punto vendita. Per destinarli al commercio.
  • I motivi del sequestro– Le ragioni del provvedimento, sono le seguenti. Le foglie e le infiorescenze, avevano un principio attivo, superiore allo 0,6%.Quindi,per il Tribunale un principio attivo drogante.
  • Il sig. C.L. impugna il provvedimento– ritenendo che la legge applicata dal Giudice,non ha fondamento.Secondo il ricorrente infatti,la punibilità prevista dalla legge n° 242/2016,va applicata solo ai coltivatori e non ai commercianti.
  • L’08/02/2019- la Quarta Sezione penale, rimette il ricorso alle Sezioni Unite.
  • Il 30/05/2019-La Cassazione emette la sentenza. (n° 30475/2019)
  • Il 10/07/2019– invece,la rende pubblica.

La decisione della Corte

  • Il principio di diritto-Non mi soffermo sui motivi che hanno portato alla decisione.Anche perchè,con questo caldo,potrebbe venirvi un coccolone!Quindi, vado subito al quaglio. Difatti tutto muove dal principio di diritto. Bene. 1-2-3.Pronti.Si parte.” La commercializzazione al pubblico di cannabis sativa l. E in particolare di: infiorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione di questa varietà di canapa,non rientra nell’applicabilità della legge n° 242/2016. Legge che qualifica come lecita, unicamente, l’attività della coltivazione di canapa delle varietà ammesse. E iscritte nel catalogo comune della varietà delle specie di piante agricole ai sensi dell’art.17 della Direttiva 2002/53/CE.Che elenca tassativamente i derivati della coltivazione che possono essere commercializzati.Sicchè la cessione, la vendita e in genere la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa l. Quali foglie,infiorescenze, olio, resina, sono condotte che integrano il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n° 309/1990. Anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall’art. 4, comma 5 e 7, legge n° 242/2016. Salvo che tali derivati, siano in concreto privi di ogni efficacia drogante o psicotropa,secondo il principio di offensività. Detto ciò”
  • La Cassazione– da’ ragione al sig. C.L. e annulla l’ordinanza.

Morale della sentenza

Cari lettori avete capito? Immagino di si.Ma io cercherò lo stesso di essere più chiara.Allora. Veniamo al dunque. I commercianti possono vendere i derivati della cannabis sativa l. Ad una condizione però.Le foglie e le infiorescenze, devono essere prive di efficacia drogante.In caso contrario,cioè se i derivati hanno un principio con efficacia drogante,oltre al sequestro,saranno accusati di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti.Ci siamo ora? Spero proprio di si. Alla prossima!

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