Acqua,la prescrizione delle bollette

Acqua, si abbreviano i termini di prescrizione delle bollette

Acqua ,le bollette non si prescrivono piú in 5 anni. Le novità 2020

  • Acqua .Dal 1° gennaio 2020 la prescrizione della bolletta si abbrevia da 5 a 2 anni. Lo chiarisce la delibera dell’Arera numero 547/2019/R/idr.
  • Dal 1° gennaio 2020 infatti, le bollette acqua subiscono una riduzione dei termini di prescrizione. Da cinque anni dunque, si passa a due. La normativa peró, prevede che tale disciplina si applica alle fatture che scadono dal 1°gennaio 2020 . E distingue 2 casi:
  • 1) Il gestore é responsabile della mancata o erronea rilevazione dei consumi;
  • 2) L’Utente finale é responsabile della mancata erronea rilevazione dei consumi.

2 tipi di avvisi

  • Nel primo caso (responsabilità del gestore), il gestore, deve evidenziare in fattura tutti gli importi risalenti a più di due anni . E questo tramite due modalità alternative: 1) invio di una fattura unica; 2)invio di una fattura contenente esclusivamente gli importi prescritti.
  • In particolare, il gestore, integra la fattura con i consumi che risalgono a più di due anni, attraverso una pagina iniziale. In essa infatti ,compare un avviso testuale standard, che invita alla compilazione di un apposito modulo. Sottolineando gli importi oggetto di prescrizione. Inoltre é presente anche una sezione che spiega come eccepire la prescrizione. Fornendo quindi un recapito del gestore (fax, posta) e un indirizzo di posta elettronica a cui inviare la documentazione necessaria. Gli importi oggetto di prescrizione comunque, sono esclusi dall’ambito di applicazione di eventuali clausole contrattuali che prevedano metodi di pagamento quali servizi di incasso pre-autorizzati SEPA Direct Debit – SDD. Come la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito.
  • Nella seconda circostanza ( responsabilità del consumatore) invece, il gestore integra la fattura che contabilizza gli importi con una pagina iniziale . Che riporta un avviso testuale el’ammontare degli importi per consumi risalenti a più di due anni.Inoltre, indica: 1) la motivazione che ha determinato la presunta responsabilità dell’utente; 2) ed individua una sezione che raffigura la possibilità di inviare un reclamo al gestore; indicando un recapito del gestore (fax, posta) a cui far pervenire il reclamo. Nella risposta al reclamo dunque, il gestore dovrà dettagliare gli elementi che hanno determinato la richiesta di pagamento; così da consentire all’utente finale la tutela dei propri diritti.

Leggi : Diritti-dei-consumatori;

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